Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
ACCESSO CIVICO
(ex art. 5, comma 1, D.lgs. n. 33/2013)
“Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web”.
E’ dunque diritto di chiunque richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui la Società ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web.
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
COME ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO
La richiesta di accesso civico ex art. 5, comma 1, D.lgs. n. 33/2013, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza (RT).
L'istanza può essere trasmessa al RT aziendale - tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@sispi.it o all’indirizzo PEC (anche ai sensi del D.lgs. 82/2005, e ss.mm.ii.) sispispa@cert.sispi.it - mediante l’utilizzo del Modulo 1 “Accesso Civico” appositamente predisposto.
La Società darà seguito alla richiesta nel rispetto dei termini a ciò previsti e, qualora ne ricorrano i presupposti, procederà alla pubblicazione del dato richiesto dandone evidenza al richiedente (indicando il collegamento ipertestuale). Qualora il dato richiesto risulti già pubblicato, la Società si limiterà ad indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o di mancata risposta il richiedente potrà ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Presidente dell’Azienda, inviando l’apposito Modulo 1 Bis “Istanza al Titolare Potere Sostitutivo” per email o per PEC. Il Presidente, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(ex art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33/2013)
“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”
Tale tipologia di accesso civico cd. “generalizzato” è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico ed esso è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
COME ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L'istanza può essere trasmessa alla Sispi – Sistema Palermo Innovazione S.p.A. mediante l’utilizzo del Modulo 2 “Accesso Civico Generalizzato” appositamente predisposto.
I controinteressati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare opposizione motivata alla richiesta di accesso da inoltrare, secondo le modalità previste dal Regolamento aziendale, compilando il Modulo 3 “Opposizione Controinteressato”.
In caso di accoglimento, Sispi provvederà a riscontrare l’opposizione allegando alla risposta dati e documenti richiesti.
L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al RT aziendale, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
L'istanza di riesame può essere trasmessa anche per via telematica, compilando il Modulo 4 “Istanza Riesame Accesso Civico Generalizzato” ovvero, nel caso di richiesta del controinteressato, compilando il Modulo 5 "Istanza di riesame del controinteressato".
Tutte le istanze di accesso sopra individuate possono essere inviate alla Sispi S.p.A. tramite e mail o PEC ai seguenti indirizzi:
protocollo@sispi.it
sispispa@cert.sispi.it
Le istanze, solo in via residuale, potranno essere inoltrate inviando il Modulo apposito tramite posta ordinaria all’indirizzo della sede legale di SISPI Sistema Palermo Innovazione S.p.A.
(c.a. RT Sispi)
Via Ammiraglio S. Denti di Piraino, 7
90142 Palermo.
Regolamento sul Diritto di Accesso
Modulo 1 Bis “Istanza al Titolare Potere Sostitutivo”
Modulo 2 “Accesso Civico Generalizzato”
Modulo 3 “Opposizione Controinteressato”
Modulo 4 “Istanza Riesame Accesso Civico Generalizzato”
Modulo 5 "Istanza di riesame del controinteressato"
Registro degli accessi civici semplici e generalizzati
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L'accesso civico semplice è il diritto di chiedere informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in caso di omessa pubblicazione da parte dell'ente ed è disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
Accesso civico semplice
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L'accesso civico generalizzato (FOIA) è il diritto di chiedere informazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Accesso civico generalizzato
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Registro degli accessi: elenco delle richieste di accesso documentale, di accesso civico e di accesso generalizzato con indicazione dell'oggetto, della data della richiesa e dell'esito con la data della decisione (determinazione Anac n. 1309).
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